mercoledì 23 novembre 2022

Giustizia per le 3 donne uccise

 Condivido questo scritto della senatrice Alessandra Maiorino. Con questo post voglio ricordare le 3 donne uccise a Roma. Condivido questo scritto della senatrice Alessandra Maiorino perché sono d'accordo con lei e spero che presto questa sua proposta di legge diventi legge e sia applicata. 

Le donne non sono merci e oggetti di uso e consumo che quando non servono più vengono uccise. 

Dove sono tutti quelli che gridano "sex work is work" ? 

E come può un quotidiano pubblicare un articolo di un tale che usa uno pseudonimo e si vanta si aver conosciuto personalmente una delle 3 donne uccise? 

Bene che il quotidiano in questione abbia preso atto di aver sbagliato e ha pubblicato le lettere di protesta e questa lettera della senatrice Maiorino. 

Giustizia per le 3 donne uccise a Roma e punizione dei clienti per colpire la domanda, per spezzare la catena della tratta  e della schiavitù. 

Ecco le parole della Senatrice Maiorino 

"Sono intervenuta sulla vicenda delle tre donne prostituite assassinate a Roma con una lettera a La Stampa.

La normalizzazione dell'abuso, della violenza, della riduzione in schiavitù delle donne non può passare sotto silenzio. Non possiamo continuare a ignorare gli inferni delle porte accanto. 

Qui il mio contributo. ⬇️


🔴 Caro Direttore Giannini, cara vicedirettrice Cuzzocrea,


Vorrei offrire una riflessione sul messaggio contenuto nell'articolo a firma Patrizio Bati e sulle reazioni che esso ha suscitato. Alcune di quelle reazioni, infatti, ho avuto modo di viverle in diretta. Mi occupo del tema della prostituzione da quando sono in Senato (2018) e attraverso incontri, convegni e, non da ultimo, l'indagine conoscitiva che ha visto la commissione Affari Costituzionali di palazzo Madama impegnata per oltre un anno, si sono raccolte intorno a questo lavoro diverse associazioni femminili e del terzo settore, molte delle quali sono state autrici delle tante mail che avete ricevuto e in parte avete pubblicato come risposta a Bati. 

Ritengo quindi mio preciso dovere dare seguito alla loro reazione per le ragioni che qui vi espongo.


L'articolo dimostra che tali associazioni, che si battono da anni per l'introduzione del cosiddetto "modello nordico" in Italia, hanno ragione.

Cosa certificano infatti le parole di Bati? Quello che tutte e tutti noi sappiamo: i "clienti", i compratori, sono perfettamente consapevoli che le donne che "usano" sono lì contro la loro volontà, vittime di traffico di esseri umani, di riduzione in schiavitù, di ricatto o altra forma di costrizione diretta o indiretta. Sono perfettamente consapevoli che sono persone a vario titolo "fragili", che la società finge di non vedere, il sistema anti-tratta non riesce a raggiungere, esposte a rischi di ogni tipo, dovendo entrare continuamente in intimità con degli sconosciuti. Ma proprio come scritto da Bati, dopo aver pagato e dato sfogo ai loro "desideri" ( o "bisogni", secondo altri), i clienti se ne vanno leggeri, liberi da ogni responsabilità. E a buon motivo: la legge non ne attribuisce loro nessuna. 


Quello che più ha sconvolto del pezzo pubblicato è la naturalezza con cui si racconta la sopraffazione, l'abuso, la violenza, la disumanizzazione ("murate in sottoveste") di quelle donne, e lo si fa senza l'ombra di disagio o dissidio interiore. Perché c'è un non detto che tutte e tutti abbiamo introiettato e difficilmente viene posto in discussione: Bati, e i tanti bati di tutti i giorni, non stanno facendo altro che esercitare un loro "diritto" non scritto ma attribuito dalla consuetudine: pagare per accedere al corpo delle donne. E troppo spesso il dibattito sulla prostituzione si concentra sulla "autodeterminazione della donna". Ma è un inganno, una distorsione della prospettiva che fa perdere di vista il vero punto centrale: la responsabilità del compratore, appunto. Perché è per lui che tutto questo mondo si muove e si alimenta, è per lui che tre quarti delle vittime di tratta al livello mondiale sono donne e bambine trafficate per essere smerciate nel mercato legale e illegale della prostituzione. Attenzione: in quello legale tanto quanto in quello illegale. La Germania è divenuta, da quando nel 2002, proprio per contrastare tratta e sfruttamento, ha “legalizzato” la prostituzione, tra le principali mete dei trafficanti di donne. Tanto che ha dovuto in seguito emendare la legge e stabilire che qualora il cliente sappia o sospetti che la donna sia vittima di tratta sarà ritenuto corresponsabile e passibile di condanna. Capite bene l'inapplicabilità di questa modifica: come dimostrare che il cliente sapeva o sospettava? È una foglia di fico, un maldestro tentativo di riparare al disastro fatto. E infatti Paesi come Svezia per prima, ma a seguire Norvegia, Islanda, le due Irlande, la Francia e a breve la Spagna hanno adottato il "modello nordico" (o “paritario”), che consiste proprio nell'accendere il riflettore sul primo responsabile dell'infinita catena di abusi che si riversano sulle donne: il cliente. 


Dopo gli approfondimenti summenzionati, ho depositato un disegno di legge in materia che prevede appunto la punizione del cliente, dapprima come ammenda amministrativa, con sanzione penale per recidiva poi.


La nostra Costituzione ci obbliga (e per fortuna!) a un bilanciamento dei diritti, e se esiste il diritto all'autodeterminazione del singolo, esiste il dovere dello Stato di tutelare innanzitutto i più fragili. In quest'ottica si è già espressa la Corte Costituzionale, chiamata a giudicare del famoso caso Tarantini e del suo giro di "escort". La sentenza 141/2019 chiarisce come l'attività prostitutiva non possa in alcun modo rientrare tra le attività di libera impresa tutelate dall'art. 41 della Carta, in quanto lesiva della dignità oggettiva della persona e per i seri rischi di vario profilo insiti in essa.


Sono e siamo ben consapevoli delle difficoltà di far passare l’approccio abolizionista in un contesto culturale quale il nostro, che in anni recenti ha visto persino i massimi vertici istituzionali implicati in vicende di prostituzione - anche minorile - e ha ammantato il tutto di una patina glamour focalizzandosi sui soldi facili “guadagnati” dalle ragazze e sul modello del maschio che è sempre cacciatore, ma mi auguro che questa terribile vicenda possa essere il punto di partenza per avviare una seria riflessione sul fenomeno della prostituzione, che è molto cambiato negli ultimi 30 anni, facendosi, se possibile, ancora più brutale e inumano. L’Italia deve riflettere su una modifica della legge Merlin che vada verso il modello nordico, l’unico che soddisfi a un tempo la necessità del raggiungimento di una autentica parità di genere, la tutela dei più fragili (delle più fragili) e un serio contrasto al traffico di esseri umani.


Vi ringrazio entrambi per l’attenzione prestata e per quella che vorrete prestare a questo tema. 


Cordialmente

Alessandra Maiorino, vice capogruppo M5S Senato" 



Fonte pagina Facebook della Senatrice Alessandra Maiorino 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02wWgjfbecpX9akv8bYwmD8rXJiGrdA373UgQxbUuQgNajQrjdgzbmoVfSaSj4UZVJl&id=100044442639132

lunedì 14 novembre 2022

Cosa dice la legge 194?

 Cosa dice la Legge ● Rispetto per l’essere umano nei primi stadi della vita (principio generale)

Art. 3 della Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo del 1948: “Ogni individuo ha diritto alla vita...”. • Art. 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950: “Il diritto di tutte le persone alla vita è protetto dalla legge”. • Art. 32 della Costituzione: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività... La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. • Art 1 della Legge 22 maggio 1978 n. 194: “Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio”. ● L’Interruzione Volontaria della Gravidanza (IVG): definizione 

È qualsiasi interruzione della gravidanza prima del suo termine fisiologico (9 mesi); prima, cioè, che il bambino sia in grado di condurre una vita extrauterina autonoma. L’interruzione volontaria della gravidanza è detta “aborto”. ● L’Interruzione Volontaria della Gravidanza entro i primi 90 giorni • Per la legge (Art. 4 Legge 22 maggio 1978 n. 194) : L’interruzione volontaria della gravidanza può essere effettuata entro i primi 90 giorni quando la donna accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto ilconcepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito. ● L’Interruzione Volontaria della Gravidanza dopo i 90 giorni solo se autorizzata dal medico • L’Art. 6 della Legge 22 maggio 1978 n. 194 stabilisce che l’interruzione volontaria della gravidanza dopo i primi novanta giorni, può essere praticata: a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna; b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.

 • L’Art. 7 della stessa legge stabilisce che i processi patologici che configurino i casi previsti dall’articolo 6 vengano accertati daun medico del servizio ostetrico - ginecologico dell’ente ospedaliero in cui deve praticarsi l’intervento... che può avvalersi della collaborazione di altri medici specialisti. Qualora l’interruzione della gravidanza si rendesse necessaria per un imminente pericolo per la vita della donna, l’intervento può essere praticato anche senza lo svolgimento delle procedure previste... e al di fuori delle sedi consentite. Qualora sussistesse la possibilità di vita autonoma del feto, ... il medico che esegue l’intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto. • L'art. 9 della stessa legge riconosce il diritto all'obiezione di coscienza al personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamentedirette a determinare l'interruzione della gravidanza, e non dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento. 

• La Corte di Cassazione (n. 14488/2004) ha affermato che l’interruzione volontaria della gravidanza in presenza di malformazioni del bambino è permessa solo quando sussista un grave pericolo per la salute o la vita della gestante. La legge, invece, tutela il diritto a nascere del concepito, anche se affetto da patologie o malformazioni; tutela, cioè, l’evoluzione della gravidanza esclusivamente verso la nascita e non verso la non nascita. L’aborto eugenetico, infatti, non è consentito né come diritto della gestante né come un diritto del nascituro. ll “diritto a nascere sani” significa solo che nessuno può procurare al nascituro lesioni o malattie con dei comportamento omissivi o commissivi, colposi o dolosi (art. 32 Cost. - Cass. n.589/1999). Il diritto a nascere sani può essere interpretato solo nel senso di proteggere la salute e la vita del bambino.Nel 1978, il legislatore ha fatto precedere le disposizioni relative all’IVG da un principio di ordine generale (vale a dire che si impone a tutti) e per convenzione accettato da tutti (in quanto inscritto nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo): il diritto al rispetto dell’essere umano a partire dall’inizio della vita. E tale diritto alla vita è conferito ad ogni essereumano. La legge 194/1978 ha introdotto delle deroghe, delle eccezioni, a questo principio fondamentale. A dispetto della sua banalizzazione, e dell’essere divenuta una pratica «di convenienza», l’IVG costituisce una deroga ben delimitata dalla legge e non certo un diritto. Ciononostante, la legge viene spesso interpretata in modo che l’aborto possa essere praticato in quasi ogni circostanza, trasformandosi cosí, di fatto, in un diritto ingiusto che vìola la vita del bambino. L’aborto in Italia Anche se il numero degli aborti è in calo (dai 234 mila del 1982 agli 85.000 circa del 2016), questa riduzione è solo apparente. Sono incrementate, infatti, proprio dal 1982 le vendite delle varie pillole (del giorno dopo, dei cinque giorni, della RU486) che hanno contribuito a ridurre l’accesso a cliniche e ospedali per interrompere le gravidanze, mahanno incrementato il numero degli aborti “nascosti”. 5.642.070 sono i feti abortiti dal 1978 ad oggi. 5.642.070 bambini unici ed insostituibili. Dei numeri facili da ricordare I numeri dell’aborto sono facili da ricordare: 1, 2, 3, 4 • 1 aborto ogni 2 donne • 1 aborto ogni 3 nascite • 1 aborto ogni 4 concepimenti • 1 IVG su 2 praticata su donne che hanno meno di 25 anni.

Keys to Bioethics, Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita e Fondazione Jérôme Lejeune.

https://play.google.com/store/books/details?id=LW9yEAAAQBAJ Questo libro del dicastero per la vita tratta questi argomenti e c'è scritto anche il testo della legge 194. Bene leggendo il testo della legge si vede come questa legge non sia applicata.